Procedimenti attualmente in corso

Tribunale Civile di Roma – Sez. XII – G.I. Corinna Papetti – R.G. n. 65452/18, Democrazia è Libertà La Margherita/Luigi Lusi + altri

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 14761/18 che ha confermato le condanne nei confronti di Lusi, Montecchia, Sebastio e Ferri, La Margherita ha citato in giudizio gli stessi al fine di determinare il danno subito. L’atto di citazione è stato notificato in data 9 ottobre 2018. Il Giudice durante l’udienza dell’11 febbraio 2020 ha ordinato alle parti di depositare le transazioni sottoscritte con Giovanna Petricone e Emanuele Lusi e, invitando le parti a trovare una composizione bonaria della vicenda, ha rinviato la causa al 19 ottobre 2020.

Alla data del 19 ottobre 2020 le parti non sono riuscite a trovare un componimento bonario della vicenda e, pertanto, il giudice ha concesso i termini istruttori, rinviando la causa al 4 maggio 2021 per l’ammissione dei mezzi istruttori. La causa è proseguita mediante il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. All’udienza del 4 maggio 2021 il giudice ha assunto riserva in merito alle istanze istruttorie e, a scioglimento della stessa, con provvedimento del 1° settembre 2021, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 22 novembre 2022 e non ha ammesso i mezzi istruttori.

Corte d’Appello di Roma Sez. I - G.I. Dott.ssa Zannella - R.G. 956/2018 - Democrazia è Libertà La Margherita in liquidazione ./. Banca Nazionale del Lavoro

L’associazione Democrazia è Libertà La Margherita in liquidazione ha citato in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro chiedendo che il tribunale accertasse, in via principale, la responsabilità della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per la violazione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’associazione “Democrazia è Libertà – La Margherita” in liquidazione ai sensi dell’art. 1218 c.c.; in subordine la responsabilità indiretta della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e per l’effetto condannarla ex art. 1228 c.c. alla rifusione dei danni. La BNL è stata citata al 12 giugno 2013. Il Giudice ha rigettato le richieste de La Margherita condannandola altresì alle spese per un ammontare pari ad Euro 60.000,00 oltre IVA, CAP, rimborso spese generali. Il Collegio ha ritenuto opportuno impugnare il suddetto provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Roma e  la causa è stata iscritta  al ruolo n. 956/2018 (Sez. I – Giudice Dott.ssa Gianna Maria Zannella). La  causa  con decisioni delle conclusioni tenutasi il 29 settembre 2021 ha respinto l’appello e ha condannato Democrazia è Libertà La Margherita in Liquidazione, al rimborso, in favore di Banca Nazionale del Lavoro SpA delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 40.000,00, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge e dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come succ. modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte di DL Margherita in Liq. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Ritenendo che le motivazioni della Corte d’Appello fossero carenti La Margherita ha spiegato ricorso per Cassazione notificandolo il 29 marzo 2022; rg n 7905/2022.

Corte d’Appello di Roma – Sez. 2 -G.I. Dott.ssa Tronci - R.G. 6497/2018 - Rutelli F. ./. Banca Nazionale del Lavoro 

Il Senatore Francesco Rutelli ha citato in giudizio Banca Nazionale del Lavoro chiedendo che il Tribunale accertasse, in via principale, l’inadempimento di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. alle proprie obbligazioni ai sensi dell’art. 1218 c.c. con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno alla reputazione, danno morale ed esistenziale a favore di Francesco Rutelli, da valutarsi in euro 500.000,00;  in subordine accertare la responsabilità di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. ai sensi dell’art. 2043 c.c. e del combinato disposto degli artt. 2059 c.c.e 2 Cost. e per l’effetto condannare quest’ultima al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale quale danno alla reputazione, danno morale ed esistenziale a favore di Francesco Rutelli, da valutarsi in euro 500.000,00. Il Giudice ha rigettato le richieste del Senatore Rutelli, condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 9.000,00 oltre IVA, CAP, rimborso spese generali. Il Collegio ha ritenuto opportuno impugnare il suddetto provvedimento e, pertanto, pende dinanzi alla Corte d’Appello di Roma e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 17 ottobre 2022.

Tribunale Civile di Roma – Sez. 1 – G.I. Dott.ssa Colla – R.G. 77046/2019 Rutelli F./Lusi

Con atto di citazione del 20 novembre 2019 il Senatore Rutelli ha citato in giudizio il sen. Luigi Lusi per sentir dichiarare la responsabilità di quest’ultimo per la lesione all’onore, della reputazione e dell’immagine conseguenti al reato di calunnia e per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 1.000.000,00. Con comparsa del 31 dicembre 2020, il sen. Luigi Lusi si è costituito in giudizio contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree.

All’esito dello scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. in data 16 giungo 2021 si è svolta l’udienza di ammissione delle istanze istruttorie tramite scambio di note scritte. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni al 16 novembre 2022.

Corte di Cassazione – Sez. V penale – G. Relatore Dott.ssa Maria Teresa Belmonte

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società Intrum Italy S.p.a. avverso il provvedimento di confisca eseguito a carico di Luigi Lusi sull’immobile di via Monserrato, che lo stesso aveva acquistato con i soldi sottratti da La Margherita. La Corte di Cassazione penale, infatti, condannando Luigi Lusi per i reati a lui ascritti aveva altresì confermato quanto disposto dalla Corte d’ Appello di Roma la quale aveva disposto la confisca di tutti i beni che Luigi Lusi aveva acquistato con i soldi sottratti a La Margherita. Con la sentenza in oggetto la Corte ha rigettato l’impugnazione promossa da Intrum Italia Spa confermando la confisca dell’immobile in favore dello Stato, in linea con quanto deliberato nell’Assemblea federale de La Margherita del 16 giugno 2012.  La confisca era stata disposta in quanto la Corte d’Appello aveva ritenuto: “di disporre la confisca di tutti i beni mobili e immobili sottoposti a sequestro in quanto La Margherita, partito in liquidazione, ha disposto nell’Assemblea Federale del 16-6-2012 la devoluzione allo Stato delle risorse residue e di quelle derivanti da azioni risarcitorie. La confisca dei beni pare allora in linea con la decisione adottata dal partito e consente che rientrino nel patrimonio dello Stato risorse, all’origine pubbliche, senza ulteriori indugi”.

Il Collegio dei Liquidatori, dopo aver avuto conferma da parte dell’Agenzia del Demanio dell’acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni confiscati a Lusi, ha dato incarico a qualificati professionisti di redigere una perizia sullo stato dei luoghi e la relativa valorizzazione dei beni sequestrati a Luigi Lusi a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Roma 2984/2016. Tale perizia, oltre a rispondere a motivi di ordine morale, ha permesso al Collegio dei Liquidatori di avere maggiore contezza, ad oggi, dello stato manutentivo e del valore dei beni che Luigi Lusi aveva acquistato sottraendo i soldi dalle casse de La Margherita.